Art. 1.
(Finalità e princìpi generali).

      1. Ferme restando le competenze conferite alle regioni e alle province ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la presente legge disciplina la realizzazione di un sistema integrato pubblico-privato di servizi per l'impiego.
      2. Nell'osservanza delle disposizioni della presente legge i servizi per l'impiego sono gestiti ed erogati, a parità di condizioni, da soggetti sia pubblici che privati.
      3. Per «soggetti pubblici» si intendono quelli individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, e dalla conseguente legislazione regionale.
       4. Per «soggetti privati» si intendono quelli individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2.